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  • Fotografia

    Nell’evenienza che si fotografino delle persone, in ritratto singolo o in gruppo, ed i visi di uno o più sono riconoscibili, è necessario farsi rilasciare una liberatoria per l’esposizione dell’immagine in pubblico (mostre, internet, giornali ecc.).

    Quando la persona fotografata è un minore la liberatoria deve essere firmata dal titolare ed esercente la potestà genitoriale dello stesso.

    La “liberatoria fotografica” è una dichiarazione scritta, rilasciata dal soggetto fotografato con la quale autorizza il fotografo a pubblicare la propria immagine.

    La “liberatoria” deve essere redatta in duplice copia, di cui una verrà trattenuta da colui che ha scattato la foto e l’altra verrà consegnata al soggetto fotografato.

    La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori, cantanti) o anche di persone non note che siano riprese nel corso di pubbliche manifestazioni o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico dominio.

    Quest’ultima eccezione, “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” presuppone che, per la riproduzione di un ritratto, la persona effigiata si trovi in un luogo pubblico ed in presenza di pubblico, non deve trattarsi di ritratto “in primo piano” decontestualizzato dall’avvenimento, bensì è necessario che si percepisca la sua presenza in un luogo pubblico e in presenza del pubblico (ad esempio un tifoso allo stadio).

    Più esattamente la legge di riferimento per questi argomenti è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) che regola “la protezione del diritto d’autore c di altri diritti connessi al suo esercizio”.

    Questi i tre articoli fondamentali che ogni fotografo deve conoscere:

    • Art 96 -11 ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93
    • Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia 0 di polizia, da scopi scientifici, didattici c culturali, o quando la riproduzione e collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
    • Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguilo su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utili/za commercialmente la riproduzione, dì un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato, (omissis….).

    Consigliamo di fare una fotocopia del modello di liberatoria da tenere nella borsa fotografica per essere sempre pronti ad utilizzarlo quando sene.